| | Mediacoop Associazione Nazionale delle cooperative e degli Enti editoriali e della comunicazione T I T O L O I° COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - OGGETTO
Art. 1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli art 36 e seg. del Codice Civile l’associazione Nazionale delle Cooperative Editoriali e della comunicazione “Mediacoop”, con sede in Roma. Mediacoop è l'Associazione Nazionale, che raggruppa gli enti cooperativi che operano nei settori della editoria e della comunicazione nonché gli enti associativi, le Fondazioni e le società con finalità solidaristiche e non speculative che operano nei medesimi settori. Mediacoop ha completa autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.
Art. 2 Mediacoop agisce, secondo principi di autonomia, per la promozione, lo sviluppo, il potenziamento e la difesa della Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione, fondata sui principi della partecipazione e della autogestione, indirizzandola e stimolandola ad adempiere, senza discriminazione per le opinioni e le fedi politiche e religiose dei suoi membri, la funzione riconosciutale dalla Costituzione della Repubblica. Mediacoop, che non ha scopo di lucro, rappresenta, assiste, tutela e coordina gli Enti associati, per favorirne lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese. Ha la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione della politica del settore, nel contesto della politica generale dellec associazioni nazionali del movimento cooperativo
Art. 3 Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo Mediacoop, diretta¬mente o per mezzo della partecipazione o costituzione di enti a ciò finalizzati, provvede: a) all'elaborazione di linee di politica economica attinenti alle attività degli enti associati; b) a fornire agli enti associati ampia e qualificata assistenza, avvalendosi anche delle altre strutture del movimento cooperativo; c) ad intervenire, in rappresentanza degli associati, nella stipulazione di patti, contratti, accordi di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed assistere gli associati nella composizione di eventuali vertenze di lavoro; d) a compiere tutte quelle attività che possono contribuire ad attuare concretamente l'autogestione, come effettiva partecipazione democratica dei soci alla gestione delle cooperative e alla vita del movimento cooperativo; e) a promuovere, d'intesa con le Centrali Coopearative, azioni, nelle forme e con i mezzi più oppor¬tuni, per rivendicare tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari e comun¬que idonei per soddisfare le esigenze di promozione e sviluppo degli operanti nel settore dell’editoria e della comunicazione; f) a sollecitare e stabilire rapporti di collaborazione e di collegamento con altre organiz-zazioni italiane ed estere, cooperative, sindacali, di settore, professionali, tecniche ed economiche per la realizzazione dei fini comuni; g) a rappresentare gli enti associati, nel loro interesse, in qualsiasi commissione ove occorra la partecipazione di rappresentanti di categoria; h) ad assumere tutte quelle iniziative e svolgere tutte quelle attività che possono essere utili al fine di contribuire allo sviluppo di tutto il movimento cooperativo; i) a raccogliere dati ed informazioni presso gli enti associati, al fine di poter adeguare l'attività alle loro reali esigenze. I dati, per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del rapporto associativo, potranno essere comunicati per finalità connesse alle attività di carattere sociale, a soggetti determinati, in particolare: - al settore bancario, creditizio, assicurativo, di intermediazione, di consulenza; - al settore della ricerca, della cultura, della informazione, ivi compresa quelle effettuate per via telematica. I dati potranno essere diffusi sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi-convegni ed altro, che per la pubblicazione di libri ed altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio-economiche.
Art. 4 Mediacoop non può svolgere attività economica. La capacità di Mediacoop deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad essa assegnate dal presente statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di enti aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti sono nulli. . Laddove costituite, le organizzazioni territoriali di Mediacoop svolgono le funzioni e i compiti medesimi dell’Associazione nazionale sul territorio di loro competenza, secondo quanto stabilito da appositi statuti le cui disposizioni non potranno comunque essere in contrasto con quelle del presente statuto. Le organizzazioni territoriali hanno autonomia patrimoniale e rispondono in proprio delle obbligazioni contratte. T I T O L O I I° AMMISSIONE - RECESSO - ESCLUSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Art. 5 Le società cooperative, i loro consorzi e gli altri enti editoriali e di comunicazione aderenti a Mediacoop fanno parte di diritto di Mediacoop delle sue eventuali articolazioni territoriali.
Art. 6 L'appartenenza all'Associazione comporta per ogni ente associato: a) l'osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici formulati dall'Assemblea congressuale, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) il pagamento dei contributi associativi, nella misura fissata da Mediacoop sulla base degli accordi stipulati dalla stessa con le centrali cooperative per quanto riguarda gli enti ad esse associati. c) il divieto di aderire ad enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione; d) l'invio dei bilanci annuali, la comunicazione di informazioni qualitative e quantitative, di carattere non riservato, richieste da Mediacoop e dalle sue articolazioni; e) l'osservanza degli accordi e delle convenzioni in materia di lavoro, di amministrazione, di previdenza e di assicurazione stipulati con l'intervento dell'Associazione.
Art. 7 Si cessa di far parte dell'Associazione per recesso o per esclusione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. T I T O L O I I I° ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8 Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea Congressuale; - la Direzione Nazionale; - la giunta nazionale - il Consiglio di Presidenza; - il Presidente; - il Collegio dei revisori dei conti; - il Comitato dei garanti;
Art. 9 L'Assemblea Congressuale è l'organo sovrano dell'Associazione. Spetta ad essa fissare l'indirizzo ed il programma generale, eleggere la Direzione Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato dei garanti, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Congressuale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni su convocazione della Direzione Nazionale; Si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione Nazionale ogni volta che lo richiedano urgenti necessità dell'Associazione. In questo caso la convocazione sarà deliberata dalla Direzione Nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 10 L'Assemblea Congressuale è composta: a) dai rappresentanti delle cooperative e degli enti aderenti; b) dai delegati eletti nelle Assemblee congressuali delle articolazioni territoriali dell'Associazione, laddove costituite; c) dai delegati eletti dagli Enti a carattere nazionale aderenti a Mediacoop; Le norme per l'elezione e il numero dei delegati sono stabilite dalla Direzione Nazionale nel regolamento congressuale.
Art. 11 L'Assemblea Congressuale è validamente costituita in prima convocazione con la presen¬za della maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, che può avere luogo dopo un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti. Le modalità di votazione sono fissate preventivamente dalla Assemblea Congressuale medesima.
Art. 12 La Direzione Nazionale è composta da membri eletti dall'Assemblea Congressuale che ne stabilisce il numero. Essi sono eletti in funzione del ruolo o dell'incarico ricoperto e decadono automaticamente con il venir meno di tale ruolo o incarico, durano in carica per il periodo intercorrente tra un'Assemblea Congressuale e l'altra e possono essere rieletti. La Direzione Nazionale può sostituire i componenti venuti a mancare per dimissioni, decadenze o altra causa ed effettuare inoltre cooptazioni in misura non superiore al 10% dei componenti eletti dall’Assemblea congressuale. La Direzione Nazionale definirà in apposito regolamento i casi di ineleggibilità e incompatibilità ai vari livelli. La Direzione Nazionale può dichiarare comunque la decadenza, o la sospensione in via cautelare, di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione, sentito il Comitato dei garanti. La Direzione Nazionale si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità, e comunque almeno tre volte l'anno, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Essa è presieduta dal Presidente di Mediacoop e le sue adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Spetta alla Direzione Nazionale: a) convocare l'Assemblea Congressuale stabilendo la data, il luogo, l'ordine del giorno e le norme organizzative di partecipazione e di rappresentanza degli organismi associati; b) eleggere fra i propri componenti, a voto palese o a scrutinio segreto, il Presidente, uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, il Consiglio di Presidenza e la giunta nazionale Per procedere alle elezioni occorre che sia presente la maggioranza dei componenti la Direzione Nazionale. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata su richiesta di almeno 1/5 dei compo-nenti; c) Stabilire gli indirizzi della politica associativa e governare l’associazione tra un congresso e l’altro d) approvare il rendiconto economico preventivo e il rendiconto economico e finanziario consuntivo; e) deliberare sull'esclusione degli enti associati ai sensi del precedente art. 7; f) modificare lo statuto
Art. 13 La giunta nazionale è composta da un numero di componenti stabilito dalla direzione. Si riunisce ogni qualvolta il consiglio di presidenza ne ravvisi la necessità. Spetta alla giunta nazionale: a) deliberare l’adesione dell’associazione ad organismi ed istituzioni nazionali ed estere che abbiano per fine la difesa, il miglioramento e lo sviluppo della cooperazione; b) coordinare, indirizzare ed armonizzare l’attività e l’organizzazione delle eventuali articolazioni territoriali dell’associazione; c) deliberare sulle richieste di adesione; d) nominare gruppi di progetto su campi e materie specifiche, definendone i compiti ed il funzionamento..
Art. 14 Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di componenti fissato dalla Direzione Nazionale; di esso fanno parte di diritto il Presidente e il o i Vice Presidenti di Mediacoop. Esso provvede: a) alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione Nazionale; b) all'amministrazione di Mediacoop, alla sua gestione ordinaria e alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale; c) a stabilire l'ordine del giorno della Direzione Nazionale; d) a nominare i rappresentanti di Mediacoop in Enti, organismi e congressi nei quali essa sia chiamata a farsi rappresentare. e) ad assumere i dipendenti e nominare i dirigenti e funzionari, definendone i compiti e determinandone gli emolumenti. Per lo svolgimento del rapporto di lavoro, saranno utilizzati dati personali dei dipendenti riguardanti il trattamento giuridico, gli adempimenti di obblighi fiscali e contabili, l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'esercizio de diritti sindacali e politici.
Art. 15 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio di Presidenza la giunta nazionale, la Direzione Nazionale e ne presiede le riunioni. Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione stessa davanti a qualsiasi giurisdizione. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
Art. 16 Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea congressuale e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Essi durano in carica per il periodo intercorrente tra due Assemblee Congressuali e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla periodicamente la consistenza della cassa, riferendo alla Direzione Nazionale alle cui riunioni partecipa di diritto.
Art. 17 Il Comitato di Garanzia è composto da 6 membri, ed è eletto dall'Assemblea congressuale. Esso vigila sul funzionamento degli organi e sulla congruità delle attività associative e dei comportamenti individuali alle disposizioni e allo spirito del presente statuto, riferendo alla Direzione Nazionale, alle cui riunioni partecipa di diritto. Il suo parere è obbligatorio nei casi di pronuncia di decadenza o sospensione previsti dall'art. 12 c. 4. T I T O L O IV° FONDO COMUNE - PREVENTIVI - CONSUNTIVI
Art. 18 Il fondo comune è costituito: a) dai contributi versati dagli enti associati; b) da contributi pubblici e di ogni altra natura; c) da donazioni ed atti di liberalità; d) da sovvenzioni. Gli enti aderenti che recedano o siano esclusi dalla Associazione, o che comunque cessino di farne parte, non possono ripetere le quote ordinarie e straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio. Le quote, se dovute, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 19 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario. La Presidenza sottopone annualmente alla Direzione Nazionale: a) il rendiconto economico preventivo, entro il mese di febbraio; b) il rendiconto economico e finanziario consuntivo, entro il mese di giugno dell’anno successivo. A Mediacoop è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. T I T O L O V° SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Congressuale, che provvederà nel contempo alla nomina dei liquidatori, con il voto favorevole di due terzi dei delegati presenti e comunque della maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, Mediacoop ha l’obbligo di devolvere, pro quota, il patrimonio residuo ai fondi mutualistici delle associazioni di cui all’art.1 pel presente statuto. | |